Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 28 novembre 2016

 

Circolare n. 200/2016

 

Oggetto: Poste – Autorizzazioni Generali - Punto della situazione sui ricorsi contro l’AGCOM.

 

Si ritiene opportuno riepilogare lo stato dell’arte sui ricorsi che il sistema confederale ha aperto contro l’AGCOM.

 

Motivo del contendere, com’è noto, è la pretesa dell’Autorità di imporre la disciplina postale alle imprese che svolgono attività di trasporto, a collettame e a carico completo, di spedizione e di logistica, gestendo colli fino a 30 chilogrammi. L’AGCOM vorrebbe che le imprese adottassero il codice Istat degli operatori postali, si impegnassero a fornire dati e notizie sulle modalità di svolgimento del servizio, finanziassero il funzionamento dell’Autorità stessa (con contributi che possono arrivare allo 0,1 per mille del fatturato), partecipassero al Fondo di Compensazione per risarcire Poste Italiane relativamente al Servizio Postale Universale, nonché applicassero il CCNL di riferimento del settore postale.

 

Confetra e le Federazioni aderenti hanno vinto avanti al Tar il ricorso contro il pagamento dei contributi AGCOM per il periodo 2012-2014. L’Autorità ha impugnato la Sentenza avanti al Consiglio di Stato. L’udienza d’appello si è svolta la scorsa settimana e ancora non è nota la pronuncia.

 

Per quanto riguarda il ricorso chiave, cioè quello contro il Regolamento AGCOM che impone gli obblighi sopra specificati, il TAR ha rinviato pregiudizialmente il giudizio alla Corte di Giustizia Europea e l’udienza non è ancora stata fissata.

 

Infine il ricorso contro l’obbligo di redigere la Carta dei Servizi Postali è ancora in attesa di discussione in quanto strettamente collegato al precedente.

 

Le imprese associate titolari di autorizzazioni postali generali che fossero sollecitate dal MISE o dall’AGCOM sugli adempimenti sono pregate di segnalarlo alle Associazioni territoriali e Federazioni nazionali che si coordineranno con Confetra per la migliore difesa.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.29/2016 e 24/2016

 

D/d

 

 

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